Art. 33 Codice del Processo Amministrativo. Provvedimenti [del giudice].
Articolo 33. Provvedimenti [del giudice] (1)
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.
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(1) Rubrica modificata dall'art. 1, c. 1, lett. i), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.