Art. 33 Codice del Processo Amministrativo. Provvedimenti [del giudice].

Articolo 33. Provvedimenti [del giudice] (1)

1. Il giudice pronuncia:

  a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

  b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

  c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.

4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

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(1) Rubrica modificata dall'art. 1, c. 1, lett. i), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.