Art. 40 Codice del Processo Amministrativo. Contenuto del ricorso.

Articolo 40. Contenuto del ricorso (1)

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

  a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

  b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

  c) l'esposizione sommaria dei fatti;

  d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

  e) l'indicazione dei mezzi di prova;

  f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

  g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. f), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.