Art. 54 Codice del Processo Amministrativo. Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini.

Articolo 54. Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (1).

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (2).

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

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(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1-ter, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal medesimo articolo 20, comma 1-ter, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83.