Codice del Processo Amministrativo - Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa (artt. 1-21)
Art. 8 Codice del Processo Amministrativo. Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali.
Articolo 8. Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.