Art. 83 Codice del Processo Amministrativo. Effetti della perenzione.
Articolo 83. Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
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Articolo 83. Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.