Art. 13. Codice del processo penale minorile. Divieto di pubblicazione e di divulgazione (1).

Art. 13 Divieto di pubblicazione e di divulgazione (1).

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

 

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(1) A norma dell'articolo 50 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il divieto di cui al presente articolo si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.