Art. 18. Codice del processo penale minorile. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne (1).

Art. 18 Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne (1).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 38 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.