Art. 22. Codice del processo penale minorile. Collocamento in comunitą (1).

Art. 22 Collocamento in comunità (1).

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

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(1) Vedi l'articolo 10 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.