Art. 22. Codice del processo penale minorile. Collocamento in comunitą (1).
Art. 22 – Collocamento in comunità (1).
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
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(1) Vedi l'articolo 10 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.