Art. 23. Codice del processo penale minorile. Custodia cautelare (1).

Art. 23 Custodia cautelare (1).

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga (2);

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 42 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2000, n. 359, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.