Art. 28. Codice del processo penale minorile. Sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova.

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione (1).

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (2).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

 

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(1) Comma modificato dall'articolo 44 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.