Art. 36. Codice del processo penale minorile. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.

Art. 36 Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.