Art. 38. Codice del processo penale minorile. Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 38 Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.