Art. 4. Codice del processo penale minorile. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.

Art. 4. Codice del processo penale minorile. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.