Art. 40. Codice del processo penale minorile. Esecuzione delle misure di sicurezza.

Art. 40 Esecuzione delle misure di sicurezza.

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.