Art. 6. Codice del processo penale minorile. Servizi minorili.
Art. 6 – Servizi minorili.
1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.