Art. 6. Codice del processo penale minorile. Servizi minorili.

Art. 6 Servizi minorili.

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.