Art. 7. Codice del processo penale minorile. Notifiche all'esercente la potestą dei genitori.

Art. 7 Notifiche all'esercente la potestà dei genitori.

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.