Art. 24. Codice dell’amministrazione digitale. Firma digitale.

Art. 24 – Firma digitale.

 

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi' le modalita', anche temporali, di apposizione della firma (1) (2).

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate (3).

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali (4).

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(1) Per le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

(2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente  dagli articoli 26, comma 1,  e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.