Art. 28. Codice della protezione civile. Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Art. 28  Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

 

1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalita' di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente(1):

a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensita' ed estensione;

b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;

c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo cosi' determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento(2);

d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.(3)

 

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(1) Alinea modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(2) Lettera modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,  convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(3) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera b), numero 3), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,  convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.