Art. 1. Codice della protezione civile. Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 1 – Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 2. Codice della protezione civile. Attivita' di protezione civile.
Art. 2 – Attivita' di protezione civile.
Art. 3. Codice della protezione civile. Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 3 – Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 4. Codice della protezione civile. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 4 – Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 5. Codice della protezione civile. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6. Codice della protezione civile. Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile.
Art. 6 – Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile.
Art. 7. Codice della protezione civile. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile.
Art. 7 – Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile.
Art. 8. Codice della protezione civile. Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 8 – Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 9. Codice della protezione civile. Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 9 – Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 10. Codice della protezione civile. Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 10 – Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 11. Codice della protezione civile. Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazio
Art. 11 – Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 12. Codice della protezione civile. Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 12 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 13. Codice della protezione civile. Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 13 – Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 14. Codice della protezione civile. Comitato operativo nazionale della protezione civile.
Art. 14 – Comitato operativo nazionale della protezione civile.
Art. 15. Codice della protezione civile. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative.
Art. 15 – Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative.
Art. 16. Codice della protezione civile. Tipologia dei rischi di protezione civile.
Art. 16 – Tipologia dei rischi di protezione civile.
Art. 17. Codice della protezione civile. Sistemi di allertamento.
Art. 17 – Sistemi di allertamento.
Art. 18. Codice della protezione civile. Pianificazione di protezione civile.
Art. 18 – Pianificazione di protezione civile.
Art. 19. Codice della protezione civile. Ruolo della comunita' scientifica.
Art. 19 – Ruolo della comunita' scientifica.
Art. 20. Codice della protezione civile. Commissione Grandi Rischi.
Art. 20 – Commissione Grandi Rischi.
Art. 21. Codice della protezione civile. Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca.
Art. 21 – Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca.
Art. 22. Codice della protezione civile. Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile.
Art. 22 – Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile.
Art. 23. Codice della protezione civile. Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 23 – Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 24. Codice della protezione civile. Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
Art. 24 – Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
Art. 25. Codice della protezione civile. Ordinanze di protezione civile.
Art. 25 – Ordinanze di protezione civile.
Art. 26. Codice della protezione civile. Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.
Art. 26 – Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.
Art. 27. Codice della protezione civile. Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale.
Art. 27 – Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale.
Art. 28. Codice della protezione civile. Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
Art. 28 – Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
Art. 29. Codice della protezione civile. Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (1).
Art. 29 – Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (1).
Art. 30. Codice della protezione civile. Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile.
Art. 30 – Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile.
Art. 31. Codice della protezione civile. Partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile.
Art. 31 – Partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile.
Art. 32. Codice della protezione civile. Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 32 – Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 33. Codice della protezione civile. Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, co
Art. 33 – Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 34. Codice della protezione civile. Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
Art. 34 – Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
Art. 35. Codice della protezione civile. Gruppi comunali di protezione civile.
Art. 35 – Gruppi comunali di protezione civile.
Art. 36. Codice della protezione civile. Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile.
Art. 36 – Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile.
Art. 37. Codice della protezione civile. Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo della resilienza delle co
Art. 37 – Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo della resilienza delle comunita'.
Art. 38. Codice della protezione civile. Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.
Art. 38 – Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.
Art. 39. Codice della protezione civile. Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile.
Art. 39 – Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile.
Art. 40. Codice della protezione civile. Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teoric
Art. 40 – Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.