Art. 32. Codice della protezione civile. Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 32  Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile.

 

1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua libera scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della comunita' e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la piu' ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attivita' di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3,4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.

5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attivita' di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalita' e procedure per:

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

b) la partecipazione del volontariato all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'.

6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.