Art. 134. Codice delle assicurazioni private. Attestazione sullo stato del rischio (1).
Art. 134 – Attestazione sullo stato del rischio (1).
1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato (2).
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1 (3).
1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135 (4).
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122,, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione (5).
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni (6).
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135 (7).
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo , anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato e non puo' discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto(8).
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati (9).
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati (10).
4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157(11).
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito (12).
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(1) Per l'attuazione del presente articolo vedi Regolamento ISVAP 9 agosto 2006, n. 4. Per il regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui al presente articolo vedi il Regolamento IVASS 19 maggio 2015, n. 9.
(2) Comma modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(4) Comma inserito dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(5) Comma modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
(6) Comma modificato dall' articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.
(7) Comma sostituito dall'articolo 32, comma 2, lettera d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 .
(8) Comma aggiunto dall' articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera a), della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e dall'articolo 55-bis, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le cui disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dallaLegge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano dal 16 febbraio 2020.
(9) Comma aggiunto dall' articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera c), della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
(10) Comma aggiunto dall' articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.
(11) Comma inserito dall'articolo 12, comma 4-ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dallaLegge 28 febbraio 2020, n. 8. Vedi anche le disposizioni di cui al successivo comma 4-quater dell'articolo 12, D.L. 162/2019.
(12) Comma aggiunto dall' articolo 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.