Art. 775 Codice Civile. Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.

775. Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [art. 591, n. 3 c.c.], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [artt. 428, 799 c.c.].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta [art. 1442 c.c.].