Art. 292. Codice delle assicurazioni private. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.

Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.

1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese (1).

2. Nel caso previsto dall'aarticolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

 

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(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198.