Art. 283. Codice delle assicurazioni private. Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica.
Art. 283 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica.
Art. 284. Codice delle assicurazioni private. Sinistri verificatisi in altro Stato membro.
Art. 284 – Sinistri verificatisi in altro Stato membro.
Art. 285. Codice delle assicurazioni private. Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 285 – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 286. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata.
Art. 286 – Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata.
Art. 287. Codice delle assicurazioni private. Esercizio dell'azione di risarcimento.
Art. 287 – Esercizio dell'azione di risarcimento.
Art. 288. Codice delle assicurazioni private. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 288 – Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 289. Codice delle assicurazioni private. Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti.
Art. 289 – Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti.
Art. 290. Codice delle assicurazioni private. Prescrizione dell'azione.
Art. 290 – Prescrizione dell'azione.
Art. 291. Codice delle assicurazioni private. Pluralitą di danneggiati e supero del massimale.
Art. 291 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale.
Art. 292. Codice delle assicurazioni private. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.
Art. 292 – Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.
Art. 293. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta.
Art. 293 – Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta.
Art. 294. Codice delle assicurazioni private. Esercizio dell'azione di risarcimento.
Art. 294 – Esercizio dell'azione di risarcimento.
Art. 295. Codice delle assicurazioni private. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 295 – Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 296. Codice delle assicurazioni private. Organismo di indennizzo italiano.
Art. 296 – Organismo di indennizzo italiano.
Art. 297. Codice delle assicurazioni private. Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano.
Art. 297 – Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano.
Art. 298. Codice delle assicurazioni private. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati.
Art. 298 – Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati.
Art. 299. Codice delle assicurazioni private. Rimborsi tra organismi di indennizzo.
Art. 299 – Rimborsi tra organismi di indennizzo.
Art. 300. Codice delle assicurazioni private. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.
Art. 300 – Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.
Art. 301. Codice delle assicurazioni private. Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Art. 301 – Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.