Art. 283. Codice delle assicurazioni private. Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica.

Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica.

Art. 284. Codice delle assicurazioni private. Sinistri verificatisi in altro Stato membro.

Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro.

Art. 285. Codice delle assicurazioni private. Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 286. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata.

Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata.

Art. 287. Codice delle assicurazioni private. Esercizio dell'azione di risarcimento.

Art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento.

Art. 288. Codice delle assicurazioni private. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 289. Codice delle assicurazioni private. Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti.

Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti.

Art. 290. Codice delle assicurazioni private. Prescrizione dell'azione.

Art. 290 Prescrizione dell'azione.

Art. 291. Codice delle assicurazioni private. Pluralitą di danneggiati e supero del massimale.

Art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale.

Art. 292. Codice delle assicurazioni private. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.

Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.

Art. 293. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta.

Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta.

Art. 294. Codice delle assicurazioni private. Esercizio dell'azione di risarcimento.

Art. 294 Esercizio dell'azione di risarcimento.

Art. 295. Codice delle assicurazioni private. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 296. Codice delle assicurazioni private. Organismo di indennizzo italiano.

Art. 296 Organismo di indennizzo italiano.

Art. 297. Codice delle assicurazioni private. Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano.

Art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano.

Art. 298. Codice delle assicurazioni private. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati.

Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati.

Art. 299. Codice delle assicurazioni private. Rimborsi tra organismi di indennizzo.

Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo.

Art. 300. Codice delle assicurazioni private. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.

Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.

Art. 301. Codice delle assicurazioni private. Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Art. 302. Codice delle assicurazioni private. Ambito di intervento.

Art. 302 Ambito di intervento.

Art. 303. Codice delle assicurazioni private. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

Art. 304. Codice delle assicurazioni private. Diritto di regresso e di surroga.

Art. 304 Diritto di regresso e di surroga.