Art. 329. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi (1) (2).

Art. 329 Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi (1) (2).

 

1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione (3).

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito (4).

3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

 

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(1) Vedi il Regolamento ISVAP 20 ottobre 2006, n. 6 realtivo alle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 62, lettera a), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 62, lettera b), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 62, lettera c), del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2018.