Art. 305. Codice delle assicurazioni private. Attività abusivamente esercitata.
Art. 305 – Attività abusivamente esercitata.
Art. 306. Codice delle assicurazioni private. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 306 – Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 307. Codice delle assicurazioni private. Collaborazione con la Guardia di finanza.
Art. 307 – Collaborazione con la Guardia di finanza.
Art. 308. Codice delle assicurazioni private. Abuso di denominazione assicurativa.
Art. 308 – Abuso di denominazione assicurativa.
Art. 308 bis. Codice delle assicurazioni private. Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza (1).
Art. 308 bis – Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza (1).
Art. 309. Codice delle assicurazioni private. Attività oltre i limiti consentiti.
Art. 309 – Attività oltre i limiti consentiti.
Art. 310. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 310 – Sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 310 bis. Codice delle assicurazioni private. Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre (1).
Art. 310 bis – Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre (1).
Art. 311. Codice delle assicurazioni private. Assetti proprietari (1).
Art. 311 – Assetti proprietari (1).
Art. 311 bis. Codice delle assicurazioni private. Principio della rilevanza della violazione (1).
Art. 311 bis – Principio della rilevanza della violazione (1).
Art. 311 ter. Codice delle assicurazioni private. Ordine di porre termine alle violazioni (1).
Art. 311 ter – Ordine di porre termine alle violazioni (1).
Art. 311 quater. Codice delle assicurazioni private. Accertamento unitario per violazioni della stessa indole (1).
Art. 311 quater – Accertamento unitario per violazioni della stessa indole (1).
Art. 311 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Criteri per la determinazione delle sanzioni (1).
Art. 311 quinquies – Criteri per la determinazione delle sanzioni (1).
Art. 311 sexies. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale (1).
Art. 311 sexies – Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale (1).
Art. 311 septies. Codice delle assicurazioni private. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale (1).
Art. 311 septies – Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale (1).
Art. 312. Codice delle assicurazioni private. Comunicazioni per la vigilanza di gruppo (1).
Art. 312 – Comunicazioni per la vigilanza di gruppo (1).
Art. 313. Codice delle assicurazioni private. Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto.
Art. 313 – Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto.
Art. 314. Codice delle assicurazioni private. Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento.
Art. 314 – Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento.
Art. 315. Codice delle assicurazioni private. Procedure liquidative.
Art. 315 – Procedure liquidative.
Art. 316. Codice delle assicurazioni private. Obblighi di comunicazione (1).
Art. 316 – Obblighi di comunicazione (1).
Art. 318. Codice delle assicurazioni private. Pubblicità di prodotti assicurativi.
Art. 318 – Pubblicità di prodotti assicurativi.
Art. 319. Codice delle assicurazioni private. Regole di comportamento.
Art. 319 – Regole di comportamento.
Art. 321. Codice delle assicurazioni private. Doveri degli organi di controllo.
Art. 321 – Doveri degli organi di controllo.
Art. 322. Codice delle assicurazioni private. Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale (1).
Art. 322 – Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale (1).
Art. 323. Codice delle assicurazioni private. Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato.
Art. 323 – Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato.
Art. 324. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di invest. ass. distribuiti da intermediari
Art. 324 – Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari (1).
Art. 324 bis. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese.
Art. 324 bis – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese. (1) (2)
Art. 324 ter. Codice delle assicurazioni private. Principio della rilevanza della violazione (1).
Art. 324 ter – Principio della rilevanza della violazione (1).
Art. 324 quater. Codice delle assicurazioni private. Ordine di porre termine alle violazioni (1).
Art. 324 quater – Ordine di porre termine alle violazioni (1).
Art. 324 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole (1).
Art. 324 quinquies – Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole (1).
Art. 324 sexies. Codice delle assicurazioni private. Criteri per la determinazione delle sanzioni (1).
Art. 324 sexies – Criteri per la determinazione delle sanzioni (1).
Art. 324 septies. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa (1
Art. 324 septies – Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa (1).
Art. 324 octies. Codice delle assicurazioni private. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della societa'
Art. 324 octies. Codice delle assicurazioni private. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa (1).
Art. 324 nonies. Codice delle assicurazioni private. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale (1).
Art. 324 nonies – Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale (1).
Art. 325. Codice delle assicurazioni private. Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 325 – Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 325 bis. Codice delle assicurazioni private. Nozione di fatturato (1).
Art. 325 bis – Nozione di fatturato (1).
Art. 325 ter. Codice delle assicurazioni private. Pubblicazione delle sanzioni (1).
Art. 325 ter – Pubblicazione delle sanzioni (1).
Art. 325 quater. Codice delle assicurazioni private. Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa (1).
Art. 325 quater – Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa (1).
Art. 326. Codice delle assicurazioni private. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 326 – Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 327. Codice delle assicurazioni private. Pluralità di violazioni e misure correttive (1).
Art. 327 – Pluralità di violazioni e misure correttive (1).
Art. 328. Codice delle assicurazioni private. Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 328 – Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (1).
Art. 329. Codice delle assicurazioni private. Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi (1) (2).
Art. 329 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi (1) (2).
Art. 330. Codice delle assicurazioni private. Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi (1).
Art. 330 – Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi (1).