Art. 80. Codice delle comunicazioni elettroniche. Agevolare il cambiamento di fornitore (1) (2).
Art. 80 – Agevolare il cambiamento di fornitore (1) (2).
1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C (3).
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.] (4)
3. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti (5).
4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo (6).
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' puo' stabilire il processo globale della portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare al contraente la continuita' del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. L'Autorita' provvede affinche' siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste (7).
4-quater. L'Autorita' provvede affinche' i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L'Autorita' provvede altresi' affinche' le imprese offrano agli utenti la possibilita' di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi (8).
4-quinquies. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le contratte modalita' di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi (9).
__________________
(1) Vedi anche il regolamento in materia di portabilita' del numero mobile, di cui alla Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 30 novembre 2011, n. 147.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 61, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma abrogato dall'articolo 61, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Comma aggiunto dall'articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Comma aggiunto dall'articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.