Art. 113 Codice di Procedura Civile. Pronuncia secondo diritto.
113. Pronuncia secondo diritto.
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [c.c. 1226, 1349, 1733, 1736, 1749, 2045, 2047; c.p.c. 409, 456, 822; disp. att. c.p.c. 119].
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (1) (2).
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(1) Comma sostituito dapprima dall'art. 21 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente dall'art. 1 d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, conv., con modif. in l. 7 aprile 2003, n. 63, che al successivo art. 1-bis così dispone: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003». Il testo del comma recitava: «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i 1.032,91 euro». A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 3) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «millecento» e' sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.