Art. 1 Codice di Procedura Civile. Giurisdizione dei giudici ordinari.
1. Giurisdizione dei giudici ordinari.
Art. 2 Codice di Procedura Civile. Inderogabilitą convenzionale della giurisdizione.
2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione.
Art. 3 Codice di Procedura Civile. Pendenza di lite davanti a giudice straniero.
3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero.
Art. 4 Codice di Procedura Civile. Giurisdizione rispetto allo straniero.
4. Giurisdizione rispetto allo straniero.
Art. 5 Codice di Procedura Civile. Momento determinante della giurisdizione e della competenza.
5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza.
Art. 6 Codice di Procedura Civile. Inderogabilitą convenzionale della competenza.
6. Inderogabilità convenzionale della competenza.
Art. 7 Codice di Procedura Civile. Competenza del giudice di pace.
7. Competenza del giudice di pace.
Art. 10 Codice di Procedura Civile. Determinazione del valore.
10. Determinazione del valore.
Art. 11 Codice di Procedura Civile. Cause relative a quote di obbligazione tra pił parti.
11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.
Art. 12 Codice di Procedura Civile. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.
12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.
Art. 13 Codice di Procedura Civile. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.
13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.
Art. 14 Codice di Procedura Civile. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.
14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.
Art. 15 Codice di Procedura Civile. Cause relative a beni immobili.
15. Cause relative a beni immobili.
Art. 17 Codice di Procedura Civile. Cause relative all'esecuzione forzata.
17. Cause relative all'esecuzione forzata.
Art. 18 Codice di Procedura Civile. Foro generale delle persone fisiche.
18. Foro generale delle persone fisiche.
Art. 19 Codice di Procedura Civile. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
Art. 20 Codice di Procedura Civile. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
Art. 21 Codice di Procedura Civile. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.
21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.
Art. 22 Codice di Procedura Civile. Foro per le cause ereditarie.
22. Foro per le cause ereditarie.
Art. 23 Codice di Procedura Civile. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Art. 24 Codice di Procedura Civile. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.
24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.
Art. 25 Codice di Procedura Civile. Foro della pubblica amministrazione.
25. Foro della pubblica amministrazione.
Art. 26 Codice di Procedura Civile. Foro dell'esecuzione forzata.
26. Foro dell'esecuzione forzata.
Art. 26 bis Codice di Procedura Civile. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti.
18/11/2014Articolo 26 bis. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti (1).
Art. 27 Codice di Procedura Civile. Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione.
27. Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione.
Art. 28 Codice di Procedura Civile. Foro stabilito per accordo delle parti.
28. Foro stabilito per accordo delle parti.
Art. 29 Codice di Procedura Civile. Forma ed effetti dell'accordo delle parti.
29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti.
Art. 30 Codice di Procedura Civile. Foro del domicilio eletto.
30. Foro del domicilio eletto.
Art. 30 bis Codice di Procedura Civile. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.
30-bis. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.
Art. 34 Codice di Procedura Civile. Accertamenti incidentali.
34. Accertamenti incidentali.
Art. 35 Codice di Procedura Civile. Eccezione di compensazione.
35. Eccezione di compensazione.
Art. 37 Codice di Procedura Civile. Difetto di giurisdizione.
37. Difetto di giurisdizione.