Art. 133 Codice di Procedura Civile. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
[I]. La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
[II]. Il cancelliere da' immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
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[1] Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. m), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il testo precedente, come da ultimo modificato dall'art. 45, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114, era il seguente « La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [136]. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.». Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Per la questione di non fondatezza, nei termini di cui in motivazione, relativamente al testo antecedente la sostituzione, v. Corte cost. 22 gennaio 2015, n. 3