Art. 152 Codice di Procedura Civile. Termini legali e termini giudiziari.

152. Termini legali e termini giudiziari.

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

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(1) Per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali durante i periodi feriali, vedi la L. 7 ottobre 1969, n. 742 e il D.M. 17 luglio 1973 (Gazz. Uff. 20 luglio 1973, n. 185).