Art. 155 Codice di Procedura Civile. Computo dei termini.

155. Computo dei termini.

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [c.c. 1187, 2963].

I giorni festivi si computano nel termine (1).

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (2).

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (3).

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (3).

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(1) Per quanto riguarda la materia delle ricorrenze festive e dei giorni festivi, vedi: la L. 27 maggio 1949, n. 260, la L. 5 marzo 1977, n. 54, il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

(2) Vedi, anche, gli articoli 51 e 96, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».