Art. 159 Codice di Procedura Civile. Estensione della nullità .
159. Estensione della nullità.
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [c.p.c. 162, 336].
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo [c.p.c. 121].