Art. 161 Codice di Procedura Civile. Nullità  della sentenza.

161. Nullità della sentenza.

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione [c.p.c. 156, 339, 360, n. 4].

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [c.p.c. 132, n. 5; disp. att. c.p.c. 119].