Art. 176 Codice di Procedura Civile. Forma dei provvedimenti.

176. Forma dei provvedimenti.

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore [187], salvo che la legge disponga altrimenti [178 c. 5, 199 c. 2, 288 c. 1, 289 c. 2, 297 c. 4, 302, 303 c. 1, 669-sexies c. 2, 669-novies c. 2; 77 c. 1, 82 c. 4, 100 c. 2 att.], hanno la forma dell'ordinanza [134 c. 1].

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi [134, 136, 186] (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha soppresso le ultime parole del comma che disponevano: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione » A norma dell'art. 36, L. n. 183/2011 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012. Il comma era stato modificato dall'art. 2, c. 3, lett.c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80.