Art. 181 Codice di Procedura Civile. Mancata comparizione delle parti.

181. Mancata comparizione delle parti.

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (1).

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo [c.p.c. 290, 310, 424, 631] (2).

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(1) Comma così sostituito prima dall'art. 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 (in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477), poi dall'art. 4, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 269) ed infine dall'art. 50, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

(2) Articolo così sostituito con l'art. 15, L. 14 luglio 1950, n. 581. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, per il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti. Le disposizioni di cui al presente articolo, come modificato dall'art. 50, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133, si applicano ai giudizi instaurati dall'entrata in vigore del citato decreto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 dello stesso.