Art. 182 Codice di Procedura Civile. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione (1).

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 giugno 1974, n. 179 (Gazz. Uff. 26 giugno 1974, n. 167), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, capoverso, c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.

(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.