Art. 184 bis Codice di Procedura Civile. Rimessione in termini.
184-bis. Rimessione in termini (1)
[1] Articolo inserito dall'art. 19 l. 26 novembre 1990, n. 353, successivamente sostituito dall'art. 6 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 e da ultimo abrogato dall'art. 46, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo recitava: «[I]. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. [II]. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».