Art. 190 Codice di Procedura Civile. Comparse conclusionali e memorie.

190. Comparse conclusionali e memorie.

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni (1).

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 20, L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 24, L. 26 novembre 1990, n. 353. Per la riduzione dei termini previsti dal presente articolo vedi l'art. 3, L. 20 giugno 2003, n. 140.