Art. 190 Codice di Procedura Civile. Comparse conclusionali e memorie.

190. Comparse conclusionali e memorie (1) (2)

[[I]. Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.]

[[II]. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.]

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[1] Articolo sostituito dapprima dall'art. 20 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente dall'art. 24 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «[I]. Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo. [II]. Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano. [III]. Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni. [IV]. Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente. [V]. Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70».

[2] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 13, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022,come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".