Art. 191 Codice di Procedura Civile. Nomina di consulente tecnico.

191. Nomina di consulente tecnico.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire (1).

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone [disp. att. c.p.c. 22].

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(1) Comma così sostituito dal comma 4 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.