Art. 194 Codice di Procedura Civile. Attività  del consulente.

194. Attività del consulente.

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [c.p.c. 197, 219, 259]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [c.p.c. 260]. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [c.p.c. 261].

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [disp. att. c.p.c. 92].