Art. 210 Codice di Procedura Civile. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.

210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo [c.p.c. 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670].

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [c.p.c. 258, 262].

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione [c.p.c. 90; disp. att. c.p.c. 94, 95].