Art. 211 Codice di Procedura Civile. Tutela dei diritti del terzo.

211. Tutela dei diritti del terzo.

Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi [disp. att. c.p.c. 95].

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione [c.p.c. 177], intervenendo nel giudizio [c.p.c. 105] prima della scadenza del termine assegnatogli.