Art. 213 Codice di Procedura Civile. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.

213. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.