Art. 214 Codice di Procedura Civile. Disconoscimento della scrittura privata.

214. Disconoscimento della scrittura privata.

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [c.c. 2702], se intende disconoscerla [c.p.c. 215, n. 2, 216], è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione [c.p.c. 293].

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.