Art. 246 Codice di Procedura Civile. Incapacità  a testimoniare.

246. Incapacità a testimoniare.

Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse [c.p.c. 100] che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [c.p.c. 105, 205, 252] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 1974, n. 248 (Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 201), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità dell'art. 246 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 29 marzo-7 aprile 1983, n. 85 (Gazz. Uff. 13 aprile 1983, n. 101), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 384, comma secondo, c.p. in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost; con sentenza 20-24 febbraio, n. 62 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 159 c.c. e dell'art. 246 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.