Art. 250 Codice di Procedura Civile. Intimazione ai testimoni.
250. Intimazione ai testimoni.
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 att.].
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata (1).
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax (2).
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento (3).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 174, c. 8, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1 gennaio 2004.
(2) Comma sostituito dall'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183. Il testo disponeva: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi ». A norma dell'art. 36, L. n. 183/2011 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012. Il comma era stato aggiunto dall'art. 2, c. 3, lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80.
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, c. 3, lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80.