Art. 260 Codice di Procedura Civile. Ispezione corporale.

260. Ispezione corporale.

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [c.p.c. 194].

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [c.p.c. 118; disp. att. c.p.c. 93].