Art. 269 Codice di Procedura Civile. Chiamata di un terzo in causa.

269. Chiamata di un terzo in causa.

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione [c.p.c. 163] a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto (1).

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine pervisto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo (2) (3).

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 80 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(2) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 29, L. 26 novembre 1990, n. 353.