Art. 283 Codice di Procedura Civile. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (1).

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale [342] o con quella incidentale [343], quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata [351], con o senza cauzione.

Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio (2)

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(1) L'Articolo era stato sostituito prima dall'art. 34, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi dall'art. 2, c. 1, lett. q), L. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006. A norma dell'art. 2, c. 4, L. n. 263/2005 cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006. Il testo precedente disponeva: «I. Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata».

(2) Comma introdotto dall'art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 36, L. n. 183/2011 cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012.